Tassi di interesse e tassi di mora

By at 9 November, 2011, 3:39 pm

Mai come in questo periodo di crisi economica e mancanza di liquidità capita a tutti di ritardare nell’adempimento nei confronti dei fornitori.
Sebbene non previsto dal contratto potremmo vederci addebitare degli interessi di mora ebbene, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9  ottobre 2002, n. 231, è previsto che i ritardi debbano essere pagati con un tasso di interesse stabilito con decreto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di seguito i tassi applicabili fino alla fine dell’anno in corso.

TASSI MORA EX D.LGS. 231/2002

Periodo Tasso B.C.E. (%) Maggiorazione (%) Totale (%)
08.08.02 – 31.12.02 3,35 7 10,35
01.01.03 – 30.06.03 2,85 7 9,85
01.07.03 – 31.12.03 2,10 7 9,10
01.01.04 – 30.06.04 2,02 7 9,02
01.07.04 – 31.12.04 2,01 7 9,01
01.01.05 – 30.06.05 2,09 7 9,09
01.07.05 – 31.12.05 2,05 7 9,05
01.01.06 – 30.06.06 2,25 7 9,25
01.07.06 – 31.12.06 2,83 7 9,83
01.01.07 – 30.06.07 3,58 7 10.58
01.07.07 – 31.12.07 4,07 7 11.07
01.01.08 – 30.06.08 4,20 7 11,20
01.07.08 – 31.12.08 4,10 7 11,10
01.01.09 – 30.06.09 2,50 7 9,50
01.07.09 – 31.12.09 1,00 7 8,00
01.01.10 – 30.06.10 1,00 7 8,00
01.07.10 – 31.12.10 1,00 7 8,00
01.01.11 – 30.06.11 1,00 7 8,00
01.07.11 – 31.12.11 1,25 7 8,25

Gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) quindi sono dovuti a prescindere da ogni pattuizione nell’ambito di una transazione commerciale a chi subisce il danno di vedere onorate in ritardo le sue spettanze. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento a meno che il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento sia da imputare ad una causa non dipendente dalla sua volontà.
Nel caso in cui il contratto preveda già un interesse di mora e lo disciplini bisogna stare attenti che lo stesso non superi i limiti oltre il quale è definito usurario.
Lo stesso limite si applica anche ai finanziamenti sui quali gli operatori finanziari applicano tassi stabiliti contrattualmente che dipendono solo dall’incontro delle volontà delle Parti.
Ma come si calcola il tasso di usura? Il Ministero del Tesoro rileva ogni trimestre il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dall’intero sistema bancario e finanziario italiano. Ai sensi dell’art. 2, Legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà. I tassi medi, aumentati della metà, sono detti “tassi di usura” e rappresentano il limite entro il quale devono essere contenuti gli interessi debitori pena ricadere nella situazione in cui si configura il reato di usura.

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